Incompatibilità e autorizzazione ad esercitare la libera professione

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Ai Docenti - SEDE

Oggetto: Incompatibilità e autorizzazione ad esercitare la libera professione.

 Si rammenta a tutto il personale che, per l’esercizio di libere attività compatibili con il rapporto di impiego, è necessaria l’autorizzazione del Dirigente scolastico (art. 53 c. 9 del D. L.vo n.165/2001). Ai sensi dell’art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, il personale docente non può:

· esercitare attività commerciale, industriale o professionale,

· accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati,

· accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A costoro è consentito l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 39 c. 9 del CCNL – Comparto scuola 2007).

A tutto il personale docente è consentito l’esercizio della libera professione, a condizione che essa non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con le attività di istituto.

Si ricorda che, qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale. Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I.U.R., M.E.F., E Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse.

Coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati:

·   a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29 /1993, art. 1       commi da 56 a 60; Circolari n. 3 / 1997 e n. 6 /1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità   dell’attività svolta;

· a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a svolgere attività   compatibili con la funzione docente;

                   Si ricorda infine che l’autorizzazione deve essere richiesta:

· anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;

· prima di intraprendere una nuova attività compatibile;

· All’inizio di ogni anno scolastico in quanto l’eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

Il Dirigente Scolastico

Prof.Ing.Vincenzo Falco

Firma autografa omessa  ai sensi dell’art.3. d.l.vo 39/93

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